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Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie – Cass. n. 13145/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - irrogazione delle sanzioni - tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere - Agevolazione "prima casa" - Art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Conseguenze ai fini sanzionatori - Dichiarazione mendace - "Abolitio criminis" - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, la modifica dei parametri ai quali ancorare i presupposti per il riconoscimento del beneficio, disposta, quanto all'IVA, dall'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014, non ha inciso retroattivamente e l'infrazione, costituita dalla dichiarazione mendace, della quale è soltanto cambiato l'oggetto, è rimasta immutata; ne consegue che non si è verificata alcuna "abolitio criminis".

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13145 del 27/04/2022 (Rv. 664655 - 02)

 

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Cassazione

13145

2022