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Ricorso avverso cartella di pagamento – Cass. n. 5062/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di primo grado - ricorso introduttivo - Ricorso avverso cartella di pagamento - Contestazione di vizi non attinenti la cartella - Legittimazione passiva - Dell'ente impositore - Configurabilità - Ragioni.

 

In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5062 del 16/02/2022 (Rv. 663884 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1188

 

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Cassazione

5062

2022