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Distinzione tra interposizione fittizia ed interposizione reale – Cass. n. 5276/2022

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Distinzione tra interposizione fittizia ed interposizione reale - Insussistenza - Prova del possesso del reddito del soggetto interposto - Anche per presunzioni - Necessità - Prova contraria - Contenuto.

 

In tema di accertamento dei redditi, l'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale, nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, ma richiede la prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti e che possono consistere, in caso di reddito di impresa, anche nella gestione "uti dominus" dell’impresa e delle sue risorse finanziarie, che il contribuente sia l'effettivo possessore del reddito del soggetto interposto; spetta, poi, al contribuente dare la prova contraria dell'assenza di interposizione, o della mancata percezione, in tutto o in parte, dei redditi del soggetto interposto.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5276 del 17/02/2022 (Rv. 663895 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

5276

2022