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Mancata impugnazione dell'avviso di accertamento di secondo livello – Cass. n. 5691/2022

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Consolidato nazionale - Disciplina antecedente all'art. 35 del d.l. n. 78 del 2010 - Mancata impugnazione dell'avviso di accertamento di secondo livello - Cartella di pagamento emessa nei confronti della consolidante - Legittimità - Fattispecie.

 

In tema di rettifica ai fini IRES ed IRAP delle dichiarazioni presentate da società aderenti al cd. consolidato nazionale e mondiale, nel regime anteriore all'art. 35, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, il quale ha introdotto nel d.P.R. n. 600 del 1973 la "Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale", è legittima l'emissione di una cartella di pagamento nei confronti della società consolidante conseguente alla mancata impugnazione nei termini di legge dell'avviso di accertamento "di secondo livello" ad essa notificato.(Principio pronunciato in fattispecie nella quale nel periodo di imposta la contribuente rivestiva la duplice veste di consolidata e consolidante).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5691 del 22/02/2022 (Rv. 663982 - 01)

 

Corte

Cassazione

5691

2022