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Indicazione del responsabile del procedimento di accertamento – Cass. n. 1321/2022

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - Atto impoesattivo - Indicazione del responsabile del procedimento di accertamento - Indicazione anche di quelli di formazione dell'atto, del titolo esecutivo e del precetto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di riscossione coattiva, alla luce della particolare struttura dell'atto "impoesattivo" di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, per cui l'avviso di accertamento, prima solo impositivo, diventa titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente, senza necessità dell'emissione di una successiva cartella di pagamento, e considerando che l'attribuzione della natura esecutiva agli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria assolve alla precipua funzione di potenziare le attività di riscossione, è senz'altro sufficiente - per il principio dell'unitarietà del procedimento - l'indicazione del solo responsabile del procedimento dell'avviso di accertamento, e non anche di quello delle successive fasi.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 1321 del 18/01/2022 (Rv. 663747 - 02)

 

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Cassazione

1321

2022