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Corrispettivo costituito da rinuncia al credito – Cass. n. 2732/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Compravendita - Corrispettivo costituito da rinuncia al credito - Imponibilità - Fondamento.

 

In tema di IVA, ove nell'ambito di una vendita l'acquirente rinunci al credito, derivante dal parziale pagamento del prezzo del bene già oggetto di analogo negozio concluso in precedenza tra le stesse parti, la rinuncia è soggetta all'applicazione dell'imposta, in quanto l'assunzione dell'obbligo di non fare corrisponde a uno spostamento patrimoniale negativo e si configura, pertanto, quale prestazione di servizi assoggettabile a imposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 2732 del 28/01/2022 (Rv. 663745 - 01)

 

Corte

Cassazione

2732

2022