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Attività di microcredito svolta in territori esteri – Cass. n. 31617/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere - Agevolazioni tributarie di carattere soggettivo - Onlus - Attività di microcredito svolta in territori esteri - Prestazione a favore di persone svantaggiate ex art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 - Esclusione - Fondamento.

 

In materia di agevolazioni fiscali, lo svolgimento di attività di microcredito in favore di soggetti esteri non costituisce prestazione in favore di persone svantaggiate di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, non costituendo un "aiuto umanitario", ossia un'attività tesa all’esecuzione di interventi di assistenza, protezione e soccorso finalizzati a salvare e proteggere vite umane in situazioni di crisi e post-crisi umanitaria, quanto piuttosto un aiuto allo sviluppo ovvero una forma di cooperazione a sostegno dello sviluppo economico, sociale e politico dei paesi in difficoltà e che si distingue dall'aiuto umanitario poiché punta ad alleviare la povertà nel lungo termine, più che le sofferenze nel breve.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31617 del 04/11/2021 (Rv. 662788 - 01)

 

Corte

Cassazione

31617

2021