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Interessi moratori sull'imposta complementare – Cass. n. 31688/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - incompletezza - pagamento dell'imposta accertata - pagamento delle imposte complementari e suppletive - Interessi moratori sull'imposta complementare - Decorrenza - Dal giorno in cui è dovuto il tributo principale - Eccezione - Mancanza o insufficienza degli elementi per la liquidazione del tributo complementare non imputabile al debitore - Decorrenza - Dal giorno di avvenuta liquidazione - Fattispecie.

 

In tema di imposta complementare, gli interessi moratori decorrono - in deroga alle norme e ai principi comuni che richiedono la liquidità del debito quale presupposto degli stessi - da un momento anteriore e cioè da quello in cui è dovuto il tributo principale ed è sorto il rapporto tributario; diversamente, solo se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sullo stesso, ai sensi dell'art. 3 l. n. 29 del 1961 (come interpretato autenticamente dalla l. n. 147 del 1962), decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione. (Fattispecie in materia di INVIM).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31688 del 04/11/2021 (Rv. 662928 - 01)

 

Corte

Cassazione

31688

2021