Skip to main content

Aliquota ridotta – Cass. n. 28578/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - aliquote - Agevolazione di cui al n. 127-undecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Ambito applicativo - Fondamento.

 

In tema IVA, l'aliquota ridotta prevista daii'art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972, si applica, ai sensi del n. 127-undecies della Tabella A, unicamente se l’unità immobiliare compravenduta - ferme le condizioni attinenti alla categoria non di lusso delle case di abitazione ed alla qualità di costruttore nel caso di cessione di fabbricati di tipo "misto" - sia stata effettivamente utilizzata dall'acquirente per soddisfare esigenze abitative, mirando il legislatore fiscale a tutelare il diritto ad avere un'abitazione e non i commercianti o le immobiliari di rivendita.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 28578 del 18/10/2021 (Rv. 662530 - 01)

 

Corte

Cassazione

28578

2021