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Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – Cass. n. 29038/2021

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - pena pecuniaria - Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie - Società "cartiera" - Responsabilità dell’amministratore di fatto - Sussistenza - Fondamento.

 

Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è una mera "fictio", utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29038 del 20/10/2021 (Rv. 662597 - 01)

 

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Cassazione

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2021