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Avviso di accertamento anteriore a sequestro giudiziario – Cass. n. 29487/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - Avviso di accertamento anteriore a sequestro giudiziario ex artt. 2-ter, 2-sexties, 2-septies l. 575 del 1965 - Impugnazione - Legittimazione attiva del contribuente - Sussistenza - Istanza di accertamento con adesione - Custode giudiziario - Legittimazione - Sussistenza - Ragioni.

 

In caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi degli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-septies, l. n. 575 del 1965 (nel testo applicabile "ratione temporis"), il contribuente è legittimato ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, con riferimento ai debiti fiscali già sorti prima del sequestro, mentre spetta al custode giudiziario, per l’intervenuto spossessamento dei beni a carico del contribuente, la legittimazione ad inoltrare all'Agenzia delle entrate l'istanza di accertamento con adesione di cui all'art. 6, d.lgs. n. 218 del 1997, rientrando tale incombente nell’attività di gestione ed amministrazione del complesso aziendale, comprensivo anche dell'attività di salvaguardia dell'integrità patrimoniale e reddituale, per il debito potenzialmente gravante sui beni amministrati, da tutelare nell’ambito dell’accordo negoziale di tipo pubblicistico, rappresentato dal procedimento con adesione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29487 del 21/10/2021 (Rv. 662598 - 01)

 

Corte

Cassazione

29487

2021