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Regime fiscale agevolato – Cass. n. 30008/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni di carattere soggettivo - Regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991 - Associazioni sportive dilettantistiche - Organismo senza fini di lucro - Nozione eurounitaria - Rilevanza.

 

Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi,l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 30008 del 26/10/2021 (Rv. 662783 - 02)

 

Corte

Cassazione

30008

2021