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Disciplina delle agevolazioni tributarie – Cass. n. 30695/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Agevolazioni fiscali - Rimessione "in bonis" ex art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 - Condizioni - Effettuazione della comunicazione o esecuzione dell'adempimento richiesto "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile" - Significato.

 

In tema di remissione "in bonis", ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la condizione, di cui alla lett. b) di detto comma 1, dell'effettuazione della comunicazione o dell'esecuzione dell'adempimento richiesto "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile" deve intendersi nel senso che la "prima dichiarazione utile" è quella in ordine di tempo immediatamente successiva alla scadenza dell'attività inevasa.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 30695 del 29/10/2021 (Rv. 662599 - 01)

 

Corte

Cassazione

30695

2021