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Contabilizzazione nell'anno della relativa deliberazione e non in quello dell'erogazione – Cass. n. 20685/2021

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 irap - Determinazione della base imponibile - Contributi erogati ai sensi dell'art. 21 della l. n. 219 del 1981 - Contabilizzazione nell'anno della relativa deliberazione e non in quello dell'effettiva erogazione - Fondamento.

 

In tema di IRAP, ai fini della determinazione annuale della base imponibile, i contributi pubblici erogati ai sensi dell'art. 21 della l. n. 219 del 1981 devono essere contabilizzati, in ossequio al principio di competenza, nell'anno in cui sono stati deliberati e non in quello in cui sono stati effettivamente erogati (o in cui, all'esito delle verifiche, essi non risultano più soggetti alla possibilità di revoca), secondo quanto può evincersi dal disposto dell'art. 32 della legge citata, il quale, nel prevedere la decadenza dall'agevolazione in caso di mancata realizzazione, nel termine indicato, di almeno il novanta per cento dell'opera, configura un effetto risolutivo di un beneficio che deve ritenersi immediatamente acquisito dal beneficiario in virtù della deliberazione suddetta.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20685 del 20/07/2021 (Rv. 661895 - 01)

 

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Cassazione

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