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Accertamento tributario - Diritto al contraddittorio endoprocedimentale – Cass. n. 9076/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Accertamento tributario - Diritto al contraddittorio endoprocedimentale - Notifica del processo verbale di costatazione - Art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Invito a comparire - Necessità - Esclusione - Art. 4 octies, d.l. n. 34 del 2019 - Invito a comparire - Ambito di applicazione.

In tema di accertamento tributario, ove sia stato redatto un processo verbale di costatazione, il contraddittorio preventivo è garantito dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, il quale prevede uno "spatium deliberandi" tra la regolare notifica del p.v.c. e la notificazione dell'avviso di accertamento, durante il quale il contribuente può far valere le proprie ragioni esercitando il diritto di esser sentito; la previsione generalizzata che sia l’Ufficio a dover invitare con atto formale il soggetto verificato a contraddire sui rilievi, è stata introdotta solo dall'art. 4 octies del d.l. n. 34 del 2019, come conv. in l. n. 58 del 2019, che ha aggiunto l'art. 5 ter al d.lgs. n. 218 del 1997, disposizione con la quale si è previsto che l'ufficio, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica al contribuente l'invito a comparire di cui all'articolo 5, ma sempre con esclusione dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 9076 del 01/04/2021 (Rv. 661211 - 02)