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Applicazione dell'imposta - Fusione o incorporazione di enti – Cass. n. 227/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - Fusione o incorporazione di enti - Enti svolgenti attività commerciale o agricola - Imposta in misura fissa - Applicabilità - Enti svolgenti attività diverse - Imposta in misura proporzionale - Applicabilità - Fattispecie in tema di fusione di Onlus.

L'imposta di registro relativa a fusione o incorporazione di enti, si applica in misura fissa, ai sensi dell'art. 4 lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nei casi in cui la fusione riguardi enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola, mentre si applica l'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista dall'art. 9 della medesima tariffa qualora l'operazione riguardi enti svolgenti attività diverse da quelle commerciali o agricole. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile l'imposta in misura proporzionale del 3 per cento, ex art. 9, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, alla fusione tra due Onlus attive nell'assistenza ai minori ed agli anziani).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 227 del 12/01/2021