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Redditi di impresa - determinazione del reddito – Cass. n. 2082/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali - Art. 44, comma 1, lett. h) d.p.r. n. 917 del 1986 - Redditi da capitale -Tassazione - Momento rilevante - Percezione - Nozione - Acquisizione del diritto - Atti di disposizione diversi dal materiale incasso - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di imposta sui redditi di capitale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. h) d.p.r. n. 917 del 1986, assumono rilievo tutti i proventi che derivano da un rapporto di impiego del capitale per i quali, ai fini della relativa tassazione, occorre fare riferimento al periodo di imposta in cui essi sono percepiti, dovendo tale termine essere inteso come acquisizione del diritto che può avvenire anche attraverso atti di disposizione diversi dal materiale incasso, che può anche mancare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rilevante, ai fini d'imposta, il conferimento operato da un contribuente delle proprie disponibilità in un fondo di cui egli era anche beneficiario).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 2082 del 29/01/2021