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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - ammortamenti - beni immateriali - Corte di Cassazione, Sez. 5 - ,

Valore “normale” della transazione commerciale infragruppo - Art. 9, seconda parte, T.U.I.R. - Criteri - Metodo del prezzo di rivendita - Adozione - Circolare n. 32/9/2267 del 1980 e rapporto OCSE del 1995 - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di reddito di impresa, il valore "normale" della transazione commerciale infragruppo di cui all'art. 9, comma 3, T.U.I.R. va determinato in base al metodo del prezzo di rivendita ("Resale Price Method"), in aderenza ai criteri della circolare del n. 32/9/2267 del 1980 e del rapporto OCSE del 1995. (Fattispecie relativa a transazione infragruppo avente ad oggetto l'uso di diritti di licenza su marchi e "know how" in cui la S.C. ha confermato la decisione che aveva confrontato il prezzo stabilito per la transazione tra la società madre italiana e la società figlia olandese e quello, relativo alla subconcessione, tra quest'ultima e la controllata spagnola, evincendo una sproporzione priva di giustificazione).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5645 del 02/03/2020 (Rv. 657404 - 01)