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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6423 del 06/03/2020 (Rv. 657447 - 01)

Agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea - "Tour operators" - IVA assolta in Italia sull'acquisto di beni o servizi compresi nel pacchetto turistico erogati da terzi direttamente ai viaggiatori - Rimborso - Esclusione - Fondamento - Regime intertemporale previsto dall'art. 55 d.l. n. 69 del 2013 - Disapplicazione - Necessità.

In tema di IVA, il disposto dell'art. 74 ter d.P.R. n. 633 del 1972 - come interpretato dall'art. 55 d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013 - costituisce applicazione dell'art. 310 direttiva 2006/112/CE, nella parte in cui prevede che non è detraibile né rimborsabile l'imposta assolta in Italia dalle agenzie di viaggio stabilite in Stati fuori dell'UE che, nella qualità di "tour operators", abbiano acquistato beni o servizi, compresi nel pacchetto turistico, erogati da terzi direttamente a vantaggio dei viaggiatori. Tale limitazione è necessaria al fine di assicurare l'attribuzione del gettito dell'imposta a ciascuno degli Stati in cui tali prestazioni sono rese, evitando disparità di trattamento rispetto alle agenzie che, stabilite all'interno dell'Unione, svolgono la medesima attività. Deve conseguentemente essere disapplicato il regime intertemporale stabilito dall'art. 55 cit. che, in contrasto con il menzionato art. 310 direttiva 2006/112/CE, fa salvi i rimborsi effettuati, e non recuperati, entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2013, comportando per essi un'ingiustificata rinuncia alla riscossione e una discriminazione tra contribuenti calibrata su un dato meramente casuale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6423 del 06/03/2020 (Rv. 657447 - 01)