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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - avviso di accertamento – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7293 del 16/03/2020 (Rv. 657455 - 01)

Sostituzione in autotutela ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 - Motivazione - Mera rivalutazione fattuale o giuridica degli stessi elementi - Esclusione - Elementi in precedenza non conosciuti - Necessità - Differenza con accertamento integrativo - Presupposti: sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti di evasione - Necessità - Motivazione.

In tema di accertamento delle imposte, la sostituzione in autotutela dell'avviso di accertamento è istituto diverso dall'accertamento integrativo, in quanto soltanto quest'ultimo può fondarsi sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti di evasione, sicché l'avviso che abbia sostituito quello annullato in autotutela, ove incrementativo della ripresa a tassazione, non può fondarsi sulla mera rivalutazione fattuale e giuridica degli stessi elementi posti a fondamento di quello annullato, ma, in forza di quanto previsto dall' art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (vigente "ratione temporis"), su elementi in precedenza non conosciuti dall'Ufficio accertatore ed in questo senso essere adeguatamente motivato.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7293 del 16/03/2020 (Rv. 657455 - 01)