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Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici) – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4998 del 25/02/2020 (Rv. 657391 - 01)

Fondazioni bancarie - Agevolazione fiscale di cui all'art_ 13 del d.lgs. n. 153 del 1999 - Fondamento - Estensione a società non gravate dall'obbligo di dismissione - Sussistenza - Condizioni.

In tema di fondazioni bancarie, l'agevolazione fiscale di cui all'art_ 13 del d.lgs. n. 153 del 1999 - in base al quale le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria, se avvenuto entro il termine indicato (originariamente di quattro anni e successivamente prorogato), non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG e IRAP delle fondazioni conferenti, pur fondata sul fatto che la dismissione della partecipazione azionaria di controllo nelle società bancarie conferitarie non è conseguente alla libera determinazione dell'ente, ma costituisce un vero e proprio obbligo giuridico e pur finalizzata ad incentivare ulteriori dismissioni del patrimonio azionario detenuto dalle fondazioni rispetto a quelle imposte dal legislatore, trova applicazione anche alle fondazioni bancarie che, avendo un patrimonio netto contabile non superiore a 200 milioni di euro o la sede operativa prevalentemente in regioni a statuto speciale, sono sottratte al carattere cogente della dismissione e a qualsiasi forma di sanzione in caso di inottemperanza, ricorrendo comunque la "ratio" della norma quando la vendita, pur facoltativa, avvenga per favorire dismissioni effettive delle originarie partecipazioni, ma non anche quando le azioni della conferitaria siano state oggetto di operazioni di tipo speculativo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4998 del 25/02/2020 (Rv. 657391 - 01)

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