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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1280 del 22/01/2020 (Rv. 656739 - 01)

Depositi fiscali ai fini IVA - Immissione in libera pratica di beni non comunitari senza pagamento dell'imposta -Condizioni - Effettivo immagazzinamento dei beni - Necessità - Caratteristiche del deposito -Obblighi di verifica dell'importatore depositante e del gestore del deposito.

In tema di depositi fiscali ai fini IVA, per effettuare le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. b), del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla legge n. 427 del 1993, è necessario l'effettivo immagazzinamento dei beni - come si evince, tra l'altro, in modo inequivoco, dagli articoli da 98 a 101 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - che richiede, oltre alla realità della consegna e al trasferimento della responsabilità della cosa, anche l'introduzione dei beni in un ambito chiuso qualificabile come magazzino o similare, con la conseguenza che gli obblighi dell'importatore depositante e del gestore del deposito non sono limitati a una verifica meramente documentale ed esteriore del materiale importato, anzi degli imballaggi nei quali esso viene importato, ma si estendono alla verifica dell'introduzione dei beni nel deposito, in modo tale che il depositario, sia pure per un breve arco di tempo, ne assuma la materiale custodia.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1280 del 22/01/2020 (Rv. 656739 - 01)

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IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

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