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Apparecchi per il gioco elettronico privi di nulla-osta ex art. 110, comma 5, del TULPS – Cass. 14962/2019

Possessore dei locali - Responsabilità solidale con l'istallatore - Configurabilità - Condizioni.

In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi e congegni da intrattenimento privi del prescritto nulla osta, ex art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., il possessore dei locali in cui sono stati installati risponde per l'imposta evasa, in solido con chi li abbia installati, soltanto per le giocate effettuate dopo il 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore dell'art. 39-quater, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 84, della l. n. 296 del 2006.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14962 del 31/05/2019 (Rv. 654010 - 01)