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Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - territorialità dell'imposta - cessioni di beni - Cessione intracomunitaria - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4045 del 12/02/2019

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - territorialità dell'imposta - cessioni di beni - Cessione intracomunitaria - Non imponibilità - Condizioni - Clausola "franco fabbrica" - Onere probatorio del cedente - Contenuto.

In tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività dell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un'evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che, in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha diritto all'esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di "fatti secondari", dai quali desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo di consegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4045 del 12/02/2019

Cod_Civ_art_2697