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Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte - in genere - accertamento - indagini bancarie - presunzione ex art. 32 d.p.r. n. 600 del 1973 - generalità dei contribuenti - applicabilità - limiti – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29572 del 16/11/2018

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, avendo l'Amministrazione provato che sul conto corrente del contribuente erano affluite somme per accrediti bancari esteri con causale "disinvestimenti in beni e diritti immobiliari", incombeva sul contribuente l'onere di provare l'esatta provenienza delle rimesse estere, anche al fine di usufruire del cd. condono tombale).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29572 del 16/11/2018