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Tributi (in generale) - decadenza – Corte di cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 171 del 09/01/2015

Termine stabilito in favore del contribuente - Carattere sostanziale - Natura indisponibile - Esclusione - Eccezione - In senso proprio - Conseguenze - Esclusione.

Il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta in grado d'appello.

Corte di cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 171 del 09/01/2015