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Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - commissioni tributarie - competenza per territorio - commissione di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21

Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede l'Ufficio finanziario che ha emesso il provvedimento impugnato o il concessionario del servizio di riscossione - Fondamento - Fattispecie relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 che radica la competenza territoriale, non sulla base di criteri contenutistici inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione all'allocazione spaziale dei soggetti in causa, salvo eccezioni tassativamente previste. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza per territorio della Commissione tributaria provinciale del luogo ove aveva sede il concessionario del servizio di riscossione che aveva emesso la cartella di pagamento).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21247 del 13/09/2017