Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – modalità di riscossione – Corte di Cassazione Sez. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 17248 del 13/07/2017
Riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica -Notifica dell’iscrizione ipotecaria - Raccomandata con avviso di ricevimento - Consegna all'ufficio postale direttamente da parte del concessionario - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell’iscrizione ipotecaria può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Corte di Cassazione Sez. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 17248 del 13/07/2017