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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - soggetti passivi - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 17262 del 13/07/2017

Comunità montane - Esenzione assoluta ai sensi dell’art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento.

In tema di I.R.P.E.G., l’esenzione delle comunità montane, ex art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente “ratione temporis”), è assoluta, non essendo sottoposta ad alcuna limitazione o condizione in ragione della implicita presunzione che l’attività da esse svolta sia correlata alle finalità istituzionali.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 17262 del 13/07/2017