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Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14114 del 07/06/2017

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Individuazione della base imponibile - Correlazione tra iscrizione in catasto e rendita catastale vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione - Necessità - Conseguenze - Contestabilità dei dati catastali - Condizioni e limiti.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la base imponibile è individuata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, sicché i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del "quantum" dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l'imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l'atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) sul provvedimento definitivo.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 14114 del 07/06/2017