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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - notificazioni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10079 del 21/04/2017

Irritualità - Deduzione da parte del contribuente - Interesse - Limiti.

In materia tributaria, le condizioni di validità dell'atto impositivo, quali prescritte dalle relative norme, vanno tenute distinte (logicamente e cronologicamente) dalle condizioni di validità della sua notificazione. Pertanto, l'irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell'azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione dell'atto, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sè, in vizio dell'avviso di accertamento.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10079 del 21/04/2017