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Tributi erariali diretti (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - dazi all'importazione e all'esportazione - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n.

Avviso di accertamento in materia doganale - Motivazione - Richiamo del contenuto degli atti presupposti - Verbale ispettivo di servizi antifrode comunitari e suoi documenti - Mancata allegazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L’avviso di accertamento in materia doganale, che si fondi su verbali ispettivi OLAF, i quali, pur riservati, possono essere utilizzati dall’Amministrazione nei procedimenti per inosservanza della regolamentazione doganale, è legittimamente motivato ove risponda alle prescrizioni dell’art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990, ossia riporti nei tratti essenziali, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati “per relationem”, anche se non allegati, non rientrando la produzione del rapporto finale OLAF tra i requisiti di validità della motivazione. Tale principio vale a maggior ragione per i documenti, cui faccia rinvio il rapporto OLAF allegato all’avviso di accertamento.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10118 del 21/04/2017