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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - rettifica delle dichiarazioni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10269 del 26/04/2017

Reddito d'impresa - Disciplina dei d.P.R. n. 597 del 1973, n. 598 del 1973 e n. 917 del 1986 - Costi ed oneri deducibili - Prova - Onere a carico del contribuente - Estensione alla congruità dei costi - Configuralità.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere dell prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del d.P.R. n. 597 del 1973 e del d.P.R. n.598 del 1973, che del d.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente. Inoltre, poiché nei poteri dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10269 del 26/04/2017