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Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalita' di riscossione - versamento diretto - rimborsi - termini - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8789 del 05/04/2017

Ritenute operate dal datore di lavoro - Richiesta di rimborso del dipendente - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Regime - Distinta disciplina dell'art. 37 dello stesso d.P.R. - Configurabilità - Ragioni.

La richiesta di rimborso delle ritenute per I.R.P.E.F. effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro, sulle somme corrisposte a vario titolo (retribuzioni, premi, indennità, ivi compreso il t.f.r.), al dipendente, espressamente prevista dal comma 2 dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, deve essere presentata nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata; queste ritenute, infatti, non rientrano nella disciplina delle "ritenute dirette" di cui all'art. 37 dello stesso d.P.R., perché tale ultima nozione implica una sorta di compensazione che lo Stato opera fra credito fiscale e controcredito del contribuente, e - pertanto - riguarda esclusivamente le amministrazioni statali.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8789 del 05/04/2017