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Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5165 del 28/02/2017

Art. 9-bis della l.n. 289 del 2002 – Proroga del termine di pagamento della terza rata di condono – Operatività – Contribuenti adempienti le precedenti rate in epoca anteriore al d.l. n. 143 del 2003 – Inclusione – Fondamento – Destinatari della proroga del termini – "Versamenti utili" ex art. 1 del d.l. citato - Significato.

In tema di condono, la proroga, dal 30.11.2004 al 27.12.2004, del termine di pagamento della terza rata del condono ex art. 9-bis della l. n. 289 del 2002 si deve riferire, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, anche a coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore a quella di entrata in vigore del d.l. n. 143 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 212 del 2003, poiché gli artt. 1, comma 1 del d.l. citato ed 1, comma 2, lett. f), del d.m. 8 aprile 2004 - che limitano l’applicazione della proroga dei termini a quei contribuenti che alle date ivi rispettivamente indicate non avevano effettuato “versamenti utili” per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari del menzionato art. 9-bis - devono essere intesi nel senso che tali versamenti siano quelli effettuati in unica soluzione, con immediata estinzione dell’obbligazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5165 del 28/02/2017