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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - ricavi - Società - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13747 del 06/07/201

Oggetto principale attività di compravendita immobiliare - Cessione di beni immobili - Corrispettivo - Tassabilità della sola plusvalenza - Esclusione - Ricavo interamente tassabile - Sussistenza.

In tema di determinazione del reddito di impresa, il corrispettivo della vendita di un complesso di unità immobiliari, effettuato da una società avente come oggetto principiale l'attività di compravendita di immobili, costituisce, a norma dell'art. 53 (ora art. 85), comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, ricavo interamente tassabile, atteso che la tassabilità della sola plusvalenza riguarda il corrispettivo realizzato mediante cessione di beni relativi all'impresa diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio essa è diretta.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13747 del 06/07/2016