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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - rettifica delle dichiarazioni - Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24709 del 02/12/2016

Accertamento induttivo - Criteri - Dati e notizie - Inerenza al periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento - Necessità - Conseguenze - Riferimento a "criteri ragionevoli" - Sufficienza - Esclusione.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'adozione del criterio induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 impone all'Ufficio l'utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d'imposta al quale l'accertamento si riferisce, sicchè non è censurabile l'affermazione del giudice tributario, il quale abbia annullato l'accertamento escludendo la possibilità di desumere il reddito relativo ad un'annualità d'imposta da quello conseguito in anni precedenti, in quanto incombe all'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire elementi in senso contrario, risultando insufficiente, a tal fine, la mera affermazione secondo cui l'accertamento è sorretto da "criteri ragionevoli".

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24709 del 02/12/2016