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Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere - Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25100 del 07/12/2016

Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Abrogazione – Successiva abrogazione della norma abrogante - Ripristino della relativa disciplina - Esclusione – Fondamento - Regime attuale

In materia d'imposta di registro, catastale e ipotecaria, l’art. 1, commi 25-28, della l. n. 244 del 2007, pur abrogando l’art. 36, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, che aveva, a sua volta, abrogato l’art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, non ha ripristinato la norma prevista da quest’ultima disposizione ma, al contrario, modificando le tariffe allegate al d.P.R. n. 131 del 1986 ed al d.lgs. n. 347 del 1990, ha dettato una nuova disciplina delle agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, limitandone l’applicazione a quelli diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale convenzionata pubblica.

Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25100 del 07/12/2016