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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7223 del 13/04/2016

Dirito al rimborso dell'eccedenza IVA - Prescrizione decennale - Decorrenza - Scadenza del termine di tre mesi per la presentazione della dichiarazione annuale - Fondamento.

In tema d'IVA, i rimborsi dell'eccedenza sono eseguiti, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, sicché da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale del relativo diritto, attesa la sua autonomia sia da una specifica istanza di rimborso, necessaria ai soli fini di un procedimento di esecuzione, sia dai poteri di liquidazione dell'Amministrazione finanziaria e dall'eventuale credito risultante da un accertamento definitivo.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7223 del 13/04/2016