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tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - determinazione dei redditi e delle perdite - oneri deducibili – Sez. 6 - 5, Decreto n. 11183 del 30/05

Assegno di divorzio in favore del coniuge corrisposto in un'unica soluzione - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema d'IRPEF ed ILOR, l'art. 10 del d.P.R. n. 597 del 1973 (oggi confluito nell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986) non consente la deducibilità dal reddito dell'assegno corrisposto in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970, all'ex coniuge, come affermato dalla Corte costituzionale nelle ordinanze n. 383 del 2001 e n. 113 del 2007, non solo perché si tratta di norma agevolativa, non suscettibile di estensione, ma anche perché l'assegno periodico e l'attribuzione "una tantum" (pure se rateizzata) costituiscono forme di adempimento dell'obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità.

Sez. 6 - 5, Decreto n. 11183 del 30/05/2016