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Tributi (in generale) - contenzioso - procedimento - ricorso per revocazione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 25/05/2011

Onere di indicazione delle prove sulla tempestività dell'impugnazione - A pena di inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza.

In tema di contenzioso tributario, colui che agisce in revocazione ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità della domanda, le prove rilevanti ai fini dell'accertamento del "dies a quo" di decorrenza dei termini perentori relativi alle diverse ipotesi previste dall'art. 395 cod. proc. civ. (espressamente richiamato nel comma 1 dell'art. 64 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546), nonchè di richiedere l'espletamento delle predette prove sulle circostanze indicate nell'atto introduttivo, al fine di far risultare in concreto la tempestività dell'impugnazione nei termini perentori di cui all'art. 51 d.lgs n. 546 cit., articolo quest'ultimo corrispondente all'art. 326 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 25/05/2011