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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8533 del 29/04/2016

Dichiarazione congiunta dei coniugi - Conseguenze - Compensazione del debito d'imposta di un coniuge con il credito d'imposta dell'altro.

In tema d'IRPEF, i coniugi non legalmente separati possono presentare un'unica dichiarazione dei redditi, in virtù della quale le imposte determinate separatamente per ciascuno di loro si sommano e le ritenute e i crediti d'imposta si applicano sull'ammontare complessivo, verificandosi un'unificazione delle due posizioni con riferimento alle componenti che ne consentono una riduzione, sicché il debito d'imposta dell'uno è compensabile con il credito d'imposta dell'altro.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8533 del 29/04/2016