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tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015

Errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello - Istituto della rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015

L'errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria in appello è escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termini dell'impugnazione tardivamente proposta - già previsto, anche per il processo tributario, dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (applicabile "ratione temporis" e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.) - in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile e non integra un fatto impeditivo, estraneo alla volontà della parte, della tempestiva proposizione dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la rimessione in termini per l'Amministrazione finanziaria, la cui tardiva impugnazione era asseritamente imputabile ad un errore indotto dall'"equivoca" modalità di notifica della sentenza di appello effettuata dal contribuente, avvenuta diverso tempo dopo la pubblicazione e priva di "avvertimenti" sulla volontà di voler far decorrere il termine breve di impugnazione, sì da far ritenere che l'atto fosse stato solo "comunicato").

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8151 del 22/04/2015