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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - irrogazione delle sanzioni – Sez. 6 - 5, Sentenza n. 17814 del 08/09/2015

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - irrogazione delle sanzioni – Sez. 6 - 5, Sentenza n. 17814 del 08/09/2015

Mancata immissione della merce in deposito fiscale - Sanzione ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 - Possibile incompatibilità con il diritto comunitario - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. Sez. 6 - 5, Sentenza n. 17814 del 08/09/2015

In tema d'IVA, la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, applicabile all'importatore che si sia avvalso del sistema di sospensione del versamento dell'imposta all'importazione senza immettere materialmente la merce nel deposito fiscale, deve essere disapplicata per contrarietà al diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13 Equoland, ove ecceda, in ragione della percentuale fissata per la maggiorazione e dell'impossibilità di graduarne la misura alle circostanze concrete, il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione ed evitare l'evasione, atteso che, tenuto conto della natura formale della violazione, potrebbero costituire un'adeguata sanzione anche i soli interessi moratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva confermato la sanzione irrogata dall'ufficio ed ha rimesso al giudice di rinvio la valutazione della proporzionalità della sanzione). Sez. 6 - 5, Sentenza n. 17814 del 08/09/2015

Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50_2, Legge 29/10/1993 num. 427, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 15980 del 2015 Rv. 636271, N. 16109 del 2015 Rv. 636297