Skip to main content

tributi‭ (‬in generale‭) ‬-‭ ‬contenzioso tributario‭ (‬disciplina posteriore alla‭ ‬riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬107‭ ‬del‭ ‬08/01/2015‭

Sentenza‭ ‬-‭ ‬Motivazione‭ "‬per relationem‭" ‬-‭ ‬Rinvio alle argomentazioni svolte in altra pronuncia‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬-‭ ‬Mancato‭ ‬rispetto‭ ‬-‭ ‬Nullità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬107‭ ‬del‭ ‬08/01/2015‭


Nel processo tributario,‭ ‬la motivazione di una sentenza può essere redatta‭ "‬per relationem‭" ‬rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato,‭ ‬purché resti‭ "‬autosufficiente‭"‬,‭ ‬riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa,‭ ‬anche se connessa,‭ ‬causa,‭ ‬in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico‭ ‬-‭ ‬giuridica.‭ ‬La sentenza‭ ‬è,‭ ‬invece,‭ ‬nulla,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬360,‭ ‬primo comma,‭ ‬n.‭ ‬4,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia,‭ ‬pertanto,‭ ‬possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Riferimenti normativi:‭ ‬Decreto Legisl.‭ ‬31/12/1992‭ ‬num.‭ ‬546‭ ‬art.‭ ‬14,‭ ‬Cod_Proc_Civ_art‭_‬295,‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬107‭ ‬del‭ ‬08/01/2015‭