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imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬obblighi dei contribuenti‭ ‬-‭ ‬pagamento dell‭'‬imposta‭ ‬-‭ ‬rimborsi‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬24567‭ ‬del‭ ‬18/11/2014‭

Rimborso‭ ‬-‭ ‬Diniego‭ ‬-‭ ‬Precedente processo verbale‭ ‬-‭ ‬Art.‭ ‬12,‭ ‬comma‭ ‬7,‭ ‬legge‭ ‬212‭ ‬del‭ ‬2000‭ ‬-‭ ‬Applicabilità‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬24567‭ ‬del‭ ‬18/11/2014‭


L'adozione del provvedimento di diniego di rimborso dell'iva versata dal contribuente‭ ‬é soggetto al termine,‭ ‬dilatorio,‭ ‬di cui all'art.‭ ‬12,‭ ‬comma‭ ‬7,‭ ‬della legge‭ ‬27‭ ‬luglio‭ ‬2000,‭ ‬n.‭ ‬212,‭ ‬sicché dall'adozione del processo verbale alla data di adozione del provvedimento di diniego deve decorrere un periodo di tempo di almeno sessanta giorni,‭ ‬dovendosi ritenere che il mero dato testuale della norma‭ (‬che si riferisce espressamente al solo‭ "‬avviso di accertamento‭") ‬non si opponga all'estensione del principio di valorizzazione del‭ "‬contraddittorio procedimentale‭"‬,‭ ‬indice della conformità dell'azione amministrativa ai canoni di trasparenza e di buon andamento,‭ ‬ai provvedimenti che abbiano concreto effetto impositivo ed accertativo della pretesa tributaria,‭ ‬quale appunto il diniego di rimborso.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬24567‭ ‬del‭ ‬18/11/2014‭