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tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - territorialità dell'imposta - cessioni di beni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014

Vendita di aereo - Applicabilità della disciplina italiana - Criterio. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014

In tema di IVA, la vendita di un aeromobile iscritto nei registri aeronautici italiani, perfezionatasi durante un volo in spazio aereo internazionale, è soggetta all'ordinaria disciplina nazionale, in quanto il criterio della legge di bandiera, quale collegamento tra la nazionalità dell'aeromobile e il soggetto proprietario, comporta l'assimilazione del bene, anche sotto il profilo fiscale, a un immobile ubicato nel territorio dello Stato e, pertanto, soggetto al principio di territorialità sancito dall'art. 7 bis, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014