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tributi (in generale) - condono fiscale - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10575 del 14/05/2014

Condono previsto dagli artt. 49 e 50 della legge n. 413 del 1991 - Adempimenti del contribuente - Pagamento delle somme indicate nella dichiarazione integrativa - Mancato o insufficiente loro versamento - Conseguenze - Decadenza immediata ed automatica dal beneficio - Esclusione - Fondamento - Iscrizione a ruolo degli importi dovuti - Necessità - Onere della prova - Spettanza - Contribuente - Esclusione - Amministrazione finanziaria - Affermazione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10575 del 14/05/2014

In tema di condono fiscale (nella specie per IVA), ai sensi degli artt. 49 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute a seguito della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, l'Ufficio deve - in ragione dell'art. 51, comma 8, della medesima legge - iscrivere in ruolo speciale gli importi prescritti (con soprattassa e interessi). Ne consegue che il debitore non decade dal beneficio del condono per il mero mancato pagamento della somma dovuta in ragione della dichiarazione integrativa, ma solo, come confermato dalla norma interpretativa di cui all'art. 18 della legge 8 maggio 1998, n. 146, quando questa non sia corrisposta dopo la sua iscrizione a ruolo, integrando detta iscrizione il presupposto per chiedere la riscossione di quanto dovuto, il cui pagamento è idoneo alla produzione degli effetti del condono. Ne consegue, inoltre, che, in caso di lite giudiziaria, incombe all'Amministrazione finanziaria dedurre il mancato pagamento da parte del contribuente ed allegare e provare la regolare e tempestiva formazione del ruolo speciale.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10575 del 14/05/2014