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tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati - Sostituto d'imposta - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9763 de

Attribuzioni - Onere dell'amministrazione di verificare l'effettiva rispondenza alle previsioni normative delle ritenute alla fonte effettuate dal sostituto - Insussistenza - Ragioni - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9763 del 07/05/2014

In tema di imposte sui redditi, il sistema della ritenuta d'acconto implica che il datore di lavoro, sostituto del contribuente nell'adempimento dell'obbligo tributario di versamento dell'imposta, è tenuto ad accertare la sussistenza dei presupposti di tale obbligo, sicché sull'Amministrazione Finanziaria non grava alcun onere di controllare l'effettiva rispondenza alle previsioni normative delle ritenute alla fonte effettuate dal primo ex art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, senza che l'eventuale dissenso del lavoratore all'assoggettabilità di specifici emolumenti all'imposta influisca sull'obbligo del datore di lavoro. Ne consegue che, qualora il sostituto d'imposta ometta la relativa dichiarazione ed il corrispondente versamento, l'Amministrazione deve comunicargli, agendo nei suoi confronti quale obbligato solidale, l'ammontare del reddito e dell'imposta, ma non anche indicargli l'aliquota applicata, in quanto identica a quella che lo stesso già avrebbe dovuto applicare e, dunque, facilmente verificabile.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9763 del 07/05/2014