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tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7647 del 02/04/2014

Immobile adibito ad uso promiscuo (capannone ed abitazione del custode) - Spese di acquisto e/o di ristrutturazione - Art. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis") - Applicabilità - Esclusione - Individuazione della quota di imposta indetraibile - Criterio di deducibilità nella misura del 50 per cento dettato in tema di imposte dirette - Utilizzabilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7647 del 02/04/2014

In materia di IVA, l'esclusione della detrazione prevista dalle lettere e)-ter ed e)-quinquies dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, applicabile "ratione temporis", vigente prima della sua sostituzione da parte dell'art. 2 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313), non si applica alle spese di acquisto e/o di ristrutturazione di immobili destinati ad uso promiscuo, in quanto adibiti in parte ad abitazione del custode, dovendo, in tale ipotesi, utilizzarsi il criterio della detraibilità nella misura del 50 per cento, dettato dal legislatore in tema di imposte dirette con riferimento alla deducibilità delle spese di impiego dell'immobile (art. 67, comma 10, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella numerazione anteriore al d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344)

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 7647 del 02/04/2014